Arboricoltura moderna e salvaguardia degli alberi a Roma

La legge 14 gennaio 2013, n. 10, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani,è venuta a potenziare, con il suo art. 7 dedicato alla tutela degli alberi monumentali e con il relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014, il preesistente quadro legislativo in materia, caratterizzato per lo più da una serie di norme regionali promulgate a partire dal 1977 e dal disposto del D.Lgs. n. 63/2008, di modifica del D.Lgs. n.42/2004, il quale include tra i beni paesaggistici oltre che le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, anche gli "alberi monumentali", garantendo, quindi, agli stessi specifica tutela di tipo paesaggistico.
Varata con l'obiettivo di fornire criteri di univocità utili alla tutela e alla salvaguardia degli alberi monumentali, la legge, oltre a fornire una definizione dell'albero monumentale, che ogni Regione ha l'obbligo di recepire a livello legislativo, stabilisce che:

· ogni Comune provveda a effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di propria competenza, trasmettendone i risultati alle Regioni:
· le Regioni, dopo opportuna istruttoria delle proposte comunali, redigano un elenco regionale da trasmettersi al Corpo forestale dello Stato in modo tale da potersi realizzare un elenco nazionale degli alberi monumentali;
· il Corpo forestale dello Stato gestisca, aggiorni e pubblicizzi sul proprio sito internet tale elenco;
· in caso d'inadempienza o d'inerzia persistente delle Regioni, si attivino poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al fine di garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge ne vieta l'abbattimento nonché le modifiche dei relativi apparati, riservando la possibilità di effettuare interventi di tale tipo solo a casi motivati e improcrastinabili, a fronte di autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
Per il danneggiamento e gli abbattimenti non autorizzati la norma, salvo che i fatti non costituiscano reato, prevede sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro.
Per garantire l'attuazione di quanto previsto, la legge autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014, provenienti dal "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui al D.L. n. 282/2004 convertito con modificazioni in L. n. 307/2004.

Il decreto interministeriale 23 ottobre 2014, attuativo del disposto normativo e il cui iter è stato relativamente lungo tanto da far slittare i termini temporali individuati dalla legge stessa, ha definito i criteri di monumentalità in base ai quali censire, ha affrontato in dettaglio gli aspetti tecnici e operativi dell'intera attività di censimento nonché di quella concernente la redazione degli elenchi a livello sia regionale che nazionale, ha focalizzato l'attenzione sulle relazioni e sui flussi informativi fra Amministrazioni coinvolte. Al Corpo forestale dello Stato, in quanto collettore delle informazioni provenienti dal territorio, è stata riconosciuta dal decreto stesso una posizione di centralità e di coordinamento delle attività, che sin dalla sua emanazione si è svolto attraverso azioni miranti alla massima sinergia fra gli attori coinvolti.

In attuazione del D.Lgs. n. 177/2016, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, la particolare competenza assegnata dalla L. n.10/2013 al Corpo forestale dello Stato è stata trasferita al Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali a far data dal 1 gennaio 2017. È pertanto in tale ambito che le attività di coordinamento, di raccolta e di gestione delle informazioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato, nonché quelle relative al rilascio di pareri di cui all'art. 7 comma 4) continueranno a essere realizzate.

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